Contratto Preliminare Di Compravendita
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Tra:
La società "ERRE 2005 - S.r.l.", con sede in Roma, Via Paolo Emilio n. 32, capitale sociale € 4.012.000,00.= i.v., iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione e Codice Fiscale 08274831000, a questo atto rappresentata da Fiorella Di Luccio e
in qualità di Procuratori Speciali, domiciliati per la carica ove sopra, in virtù di procura speciale del Notaio Carlo Federico Tuccari, rep. 68168 racc. 15714, rilasciata in data 13/7/2005
e
il signor nat a
residente in
Codice Fiscale
Stato civile:
il quale dichiara di essere in comunione dei beni/separazionei dei beni
premesso che:
1) - la società "ERRE 2005 - S.r.l." è proprietaria in via esclusiva, unitamente a maggior consistenza, di un'area della superficie complessiva di mq. 24.445 (ventiquattromilaquattrocentoquarantacinque) in Comune di Roma, Località Bufalotta, Via delle Vigne Nuove snc, attualmente censita in N.C.T. del Comune di Roma, al foglio 135, All. 588 particelle 583 (ex particella 471/parte derivante dalla remota particella 25), 595 (ex particella 473 derivante dalla remota particella 43) e 628 (ex particella 44)
ed al foglio 136 All. 590 particelle 608 (derivante dalla particella 11), 634 (ex 301 derivante dalla remota particella 25) e 782 (derivante dalla particella 26), ad essa pervenuta in virtù di atto a rogito Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 28 giugno 2005 rep. n. 68045/15682, registrato a Roma il 1° giugno 2005;
2) - l'area come meglio individuata al precedente punto 1),
. a) costituisce il Comparto "Z1A" del Comprensorio Bufalotta, ricadente nel territorio del Municipio IV del Comune di Roma;
. b) è interessata dal Piano degli Interventi della Bufalotta, ricompreso nel Programma degli Interventi per Roma Capitale approvato, ai sensi dell'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990 n. 396, con Decreto del Ministro per le Aree Urbane in data 1 marzo 1992, ratificato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 167 del 13 agosto 1997;
. c) è destinata alla "edificazione privata residenziale, non residenziale e mista" giusta la Convenzione Urbanistica per la realizzazione del Programma Urbanistico Bufalotta, stipulata con il Comune di Roma con atto a rogito Notaio Pietro Mazza di Roma in data 25 gennaio 2001 rep.n. 90095/28219 registrata a Roma in data 14 febbraio 2001 al n. 1659 serie 1 ed ivi trascritto in data 13 febbraio 2001 al n. 7502 di formalità;
3) - per la realizzazione della cubatura come dinnanzi assentita, la Società venditrice ha presentato progetto in data 10 febbraio 2005 prot.n. 8046 per il quale in data 3/8/2005 è stato rilascio il Permesso di costruire n. 813 prot. 51541
4) - sul predetto Comparto "Z1A" è prevista la realizzazione di un complesso edilizio costituito da n. 7 edifici distinti con i numeri da "1" a "7" adibiti a residenze, negozi e da aree comuni destinate, tra l’altro, a giardini, parcheggi, servizi comuni, viabilità, spazi pedonali;
5) - la realizzazione dei lavori di costruzione è stata affidata in appalto all’impresa “Edilizia Roma Centro Nord S.c.a r.l.” con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma al numero 08274831000;
6) - in base al progetto, alle determinazioni ed agli standards costruttivi della società promittente venditrice, la costruzione del fabbricato " 1 " verrà realizzata secondo le seguenti caratteristiche tecniche:
a) struttura portante: pilastri gettati in opera;
b) fondazioni: plinti su pali gettati in opera , muri controterra gettati in opera;
c) solai e coperture: travetti, pignatte e travi a spessore;
d) murature: tamponature esterne in cortina o forato intonacato/ tramezzature interne negli appartamenti forati intonacati / divisione tra appartamenti contigui e tra appartamenti e scale doppi forati intonacati;
e) infissi interni: porte in legno Rovere, maniglie in ottone, portoncino di ingresso blindato, chiusure garage con porte basculanti, infissi esterni in legno Hemlock con doppio vetro;
f) impianti: di riscaldamento con caldaia e radiatori/ elettrico/ climatizzazione estiva/ televisivo terrestre e satellitare/ ascensore automatico/ predisposizione impianto antifurto.
7) - per la costruzione del fabbricato " 1 " sono previsti i seguenti tempi massimi (anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione):
- struttura portante: ottobre 2006;
- intonaci: maggio 2007;
- fine lavori: agosto 2007;
8) - il signor
ha manifestato l'intenzione di acquistare le porzioni del fabbricato " 1 " erigendo sull'area di cui sopra, quali di seguito indicativamente descritte e planimetricamente rappresentate, una volta che le stesse siano state ultimate in conformità del progetto e delle varianti che dovessero essere approvate in corso d'opera e/o delle determinazioni e degli standards costruttivi della società promittente venditrice.
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2
2.1 Con il presente atto la società "ERRE 2005 - S.r.l.", come sopra costituita e rappresentata, promette di vendere a
che promette di acquistare per sé e/o per persona fisica e/o giuridica da nominare entro la data del rogito notarile di compravendita le seguenti porzioni dell'erigendo complesso immobiliare in località Bufalotta – nel prosieguo, unitamente alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni e condominiali, quali risulteranno dal redigendo regolamento di condominio, “Unità Immobiliare” - nell'ambito territoriale del Comune di Roma, facenti parte del fabbricato "1", del Comparto "Z1A" e precisamente:
- unità immobiliare
- locale cantina
- box e/o posto auto
Il fabbricato di cui fa parte l’Unità Immobiliare oggetto della presente promessa di vendita insiste sul terreno del Comparto “Z1A” censito in N.C.T. del Comune di Roma al foglio 135 All. 588 part. 583, 595, 628 particella 136 All. 590 part. 608, 634 e 782.
2.2 La parte promittente venditrice, si riserva di meglio descrivere ed individuare anche catastalmente, all'atto della stipula del contratto definitivo di vendita, l’Unità Immobiliare oggetto della presente promessa di vendita.
2.3 Fa parte della presente promessa di vendita esclusivamente l’Unità Immobiliare.
ARTICOLO 3
3.1 La promessa di vendita di cui al precedente articolo 2, si intende effettuata e rispettivamente accettata con riferimento all’Unità Immobiliare a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà una volta ultimata in conformità:
a) del progetto in base al quale è stato richiesto il permesso di costruire citato in premessa 3), i cui elaborati limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del presente contratto e alle parti comuni, controfirmati si allegano all’atto sotto la lettera "A" e/o delle varianti che dovessero essere approvate in corso d'opera.
b) del capitolato contenente le caratteristiche tipologiche dei materiali da utilizzarsi nonché l'indicazione delle rifiniture ed accessori che, controfirmato, si allega al presente atto sotto la lettera "B" ovvero delle modifiche allo stesso, che dovessero essere nel prosieguo concordate per iscritto tra le parti;
c) della determinazione e degli standards costruttivi della società promittente venditrice.
Resta tuttavia inteso che l’Unità Immobiliare potrà subire, rispetto ai capitolati ed agli elaborati grafici allegati al presente contratto, quelle modifiche che si rendessero necessarie al fine di assicurare la conformità dell’Unità Immobiliare stessa agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme in materia di sicurezza e sanità ed alle altre norme di volta in volta applicabili all’Unità Immobiliare ed alla sua costruzione.
3.2 La parte promissaria acquirente dichiara di aver visitato e di ben conoscere il luogo sul quale insisterà il realizzando complesso immobiliare di cui sarà parte l’Unità Immobiliare, e di averlo trovato nello stato di attuale avanzamento e finitura dei lavori, di pieno gradimento e conforme alle proprie aspettative.
3.3. La parte promittente venditrice si riserva le seguenti facoltà:
a) la facoltà di apportare al progetto generale dell'edificio tutte le varianti architettoniche o tecniche o di destinazione d'uso che si rendessero necessarie o utili, che comunque non comportino diminuzione nella funzionalità dell'intero edificio e nella fruibilità degli spazi e dei servizi comuni, con obbligo di comunicare per iscritto alla parte promissaria acquirente tali varianti entro il termine di 90 giorni dalla presentazione;
b) la facoltà, per l'ipotesi in cui esigenze tecniche e/o di distribuzione e/o architettoniche e/o comunque imposte lo richiedano, di introdurre le varianti che si rendessero necessarie o utili, anche con eventuale variazione del tipo di materiali e finiture, rispetto al Capitolato come sopra allegato sub "B", nonché di variare i materiali anche nell'ipotesi di necessità imposta da mancate forniture o cessazione dell'attività di ditte produttrici e nell'ipotesi di diversa scelta offerta dal mercato, con obbligo, in tali casi, a procedere all'eventuale sostituzione dei materiali e delle finiture previste, con materiali e finiture di pregio pari o superiori a quelli descritti nel Capitolato nonché di comunicare per iscritto alla parte promissaria acquirente le suddette varianti prima della posa in opera dei materiali medesimi.
ARTICOLO 4
4.1 La parte promittente venditrice provvederà prima dell'inizio dei rogiti notarili di compravendita alla redazione del Regolamento di Condominio nonché delle relative tabelle millesimali, da cui risulteranno le parti comuni e condominiali del fabbricato contraddistinto con il numero " 1 " e del complesso residenziale costituente il comparto "Z1A", nonché le riserve della società costruttrice.
4.2 Le parti pattuiscono che l'amministrazione provvisoria del condominio sarà affidata, a persona di fiducia della parte promittente la vendita, per i primi due esercizi successivi la fine dei lavori.
ARTICOLO 5
5.1 E' espressamente pattuito che resterà a carico esclusivo della parte promittente venditrice, la quale vi provvederà integralmente a propria cura e spese, la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, di cui alla Convenzione citata in premessa. Al riguardo, la parte promittente venditrice dichiara sin d'ora di manlevare e tenere indenne la parte promissaria acquirente da qualunque richiesta e qualunque onere attinente la realizzazione delle predette opere di urbanizzazione.
5.2 La parte promissaria acquirente prende atto che, per la gestione e la manutenzione delle predette opere di urbanizzazione, in conformità agli impegni assunti in sede di Convenzione e/o di atti d'obbligo, potrà essere costituito un apposito Consorzio.
5.3 La parte promissaria acquirente assume pertanto l'obbligo, per se' o propri aventi causa, di aderire al predetto Consorzio, costituito per la istituzione, la gestione e la organizzazione di servizi comuni, subentrando per la quota relativa all’Unità Immobiliare, quale risulterà dal piano di caratura millesimale consortile, in tutti i relativi diritti ed obblighi dal giorno della consegna della predetta Unità Immobiliare e sino alla presa in consegna delle opere di urbanizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5.4 La parte promissaria acquirente dichiara di essere a conoscenza della Con-venzione di cui in premessa per cui si obbliga, per sé e i suoi aventi causa, fin da ora, ad inserire negli eventuali atti futuri di trasferimento dei beni promessi in vendita con il presente atto, la clausola di cui all'art. 22 della Convenzione mede-sima come di seguito indicata: "L'acquirente dichiara di essere a perfetta cono-scenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Roma in data 25 gennaio 2001, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali.".
Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dall'acquirente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C..
La parte promissaria acquirente si obbliga altresì, per se' e suoi aventi causa, a comunicare al Consorzio l'avvenuto trasferimento inviando copia del relativo atto pubblico di vendita. In difetto della comunicazione di cui dinanzi secondo le modalità indicate nonché del mancato inserimento delle clausole tutte di cui alla Convenzione sopra specificate, parte promissaria acquirente sarà solidalmente responsabile nei confronti del Consorzio degli obblighi tutti discendenti dalla Convenzione. All'uopo la parte promissaria acquirente manleva e solleva la "ERRE 2005 - S.r.l." da ogni pretesa e/o azione.
ARTICOLO 6
6.1 La parte promissaria acquirente prende atto che la "ERRE 2005 - S.r.l." al fine di poterlo alienare in proprietà esclusiva ai singoli acquirenti, si è riservata la proprietà e la libera disponibilità di tutto quanto non costituisce espressamente oggetto della presente promessa di vendita ed a titolo esemplificativo:
. dei terrazzi e solai di copertura, giardini di pertinenza delle unità abitative;
. dei box, posti auto e cantine, ed in genere di quanto individuato catastalmente con categoria C/6, con esclusione di quanto forma oggetto del presente atto.
La "ERRE 2005 - S.r.l." si è riservata altresì le seguenti facoltà:
a) realizzare in qualsiasi momento, su parti di proprietà comune, nel caso di vendita di negozi canne fumarie e/o opere similari a servizio di porzioni immobiliari di proprietà esclusiva e/o comune, al fine di consentire l'utilizzazione dei predetti locali secondo la destinazione loro propria e le esigenze dei futuri proprietari;
b) apportare, in fase di esecuzione e/o di rifinitura, varianti di qualsiasi genere, al progetto approvato, anche per ciò che attiene la diversa organizzazione e distribuzione interna degli spazi;
c) la facoltà, di apportare modifiche a tutte le porzioni immobiliari di sua proprietà, anche dopo la consegna e la vendita di tutte o parte di quelle residue;
d) la facoltà, di costituire a carico delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio, servitù di passaggio sia pedonale che carraio, di appoggio e di immissione di fognature o altre canalizzazioni, ed in generale di compiere tutte le modifiche che riterrà opportune anche nelle cose comuni, fino alla ultimazione dei lavori di comparto;
(inserire solo per determinati appartamenti)
e) servitù di accesso per la sola ispezione degli impianti di estrazione dell'aria e delle antenne sui terrazzi di copertura privati.
f) la facoltà di apporre insegne e targhe per i locali non residenziali.
Per l'esercizio dei suddetti diritti, facoltà e riserve la società venditrice nulla dovrà al Condominio e/o ai singoli condomini a qualsiasi titolo e/o ragione, e quindi anche a titolo di indennizzo e/o compenso, salvo l'obbligo di comunicazione alla parte promissaria acquirente.
Le facoltà sopra menzionate potranno essere esercitate senza necessità di autorizzazione di sorta, salvo il rispetto della tipologia del fabbricato e del complesso residenziale di cui è parte, purché non interferiscano sulla funzionalità di quanto oggetto della presente promessa di vendita e/o non diminuiscano, oggettivamente ed in guisa rilevante, il pregio ed il valore dell'edificio nel suo complesso e delle porzioni immobiliari promesse in vendita e salvo l'obbligo di comunicazione alla parte promissaria acquirente.
Il signor
prende atto delle sopra elencate riserve e limitazioni e dichiara di non avere nulla da eccepire al riguardo, anche perchè di dette riserve e limitazioni si è tenuto conto nella determinazione del prezzo.
ARTICOLO 7
7.1 La parte promittente la vendita presterà alla parte promissaria acquirente, al momento della stipula del contratto definitivo di vendita, le garanzie e le dichiarazioni di legge. Sin da ora, comunque, garantisce che quanto oggetto del presente atto verrà edificato su porzione di terreno di sua esclusiva proprietà e disponibilità, per essere ad essa pervenuta giusta i titoli citati in premessa, e si impegna ad effettuare la consegna, libero di persone e cose, nonché completo e rifinito secondo l'allegato capitolato e/o le determinazioni ed i propri standards costruttivi.
7.2 La parte promittente venditrice dichiara che nulla osta all'ottenimento dell'attestazione di agibilità e si obbliga, inoltre ad espletare, a tutte sue cura e spese le formalità di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ai fini del conseguimento del silenzio assenso, sostitutivo del certificato di agibilità relativamente all’Unità Immobiliare, restando tuttavia inteso che l'espletamento di tali incombenti potrà intervenire anche dopo la consegna e la stipula del rogito notarile di compravendita. La parte promissaria acquirente si obbliga a non apportare all’Unità Immobiliare, una volta avvenuta la consegna o stipulato l'atto pubblico di compravendita, modifiche o varianti che possano precludere l'ottenimento dell'agibilità per l'edificio e il complesso residenziale di cui la detta Unità Immobiliare è parte. All'uopo la parte promissaria acquirente manleva e solleva la "ERRE 2005 - S.r.l." da ogni responsabilità al riguardo.
7.3 La parte promittente venditrice garantisce, altresì, che l’Unità Immobliare sarà, all’atto della vendita, libera da pesi, vincoli, oneri, arretrati di tasse, imposte e contributi, diritti reali e personali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quanto segue:
a) usuali atti d'obbligo e servitù a favore del Comune di Roma ed Enti Erogatori di servizi;
b) Convenzione Urbanistica per la realizzazione del Programma Urbanistico Bufalotta, stipulata con il Comune di Roma con atto a rogito Notaio Pietro Mazza di Roma in data 25 gennaio 2001 meglio citata alla lettera c) delle premesse, e successive modifiche e/o integrazioni recante i seguenti vincoli:
- ex art. 1) “tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti dovranno rimanere vincolati alle destinazioni d’uso e modalità di utilizzazione indicate nei predetti allegati, e non potranno essere modificate se non previo formale consenso del Comune, salvo quanto previsto dal successivo art. 7)”;
- esecuzione opere di urbanizzazione come previsto art. 3);
- ulteriori oneri come previsto art. 4);
c) - le seguenti formalità ipotecarie iscritte presso l'Ufficio del territorio di Roma I e precisamente:
- ipoteche iscritte in pari grado in data 31 luglio 2001 ai nn. 19956 e 19957 di formalità rispettivamente a favore di EFIBANCA S.p.A. e BANCA DI ROMA S.p.A.
- ipoteche iscritte in pari grado in data 31 luglio 2001 ai nn. 19958 e 19959 di formalità rispettivamente a favore di EFIBANCA S.p.A. e BANCA DI ROMA S.p.A.
GRAVANTI SULLE PARTICELLE 608 E 634 DEL FOGLIO 136
- ipoteche iscritte in pari grado in data 7 luglio 2004 ai nn. 18715 e 18716 di formalità rispettivamente a favore di EFIBANCA S.p.A. e BANCA DI ROMA S.p.A.
GRAVANTI SULLE PARTICELLE 608 E 634 DEL FOGLIO 136
tutte cancellate con atti a rogito del Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 10 giugno 2005 rep.n. 67939/15652 ed in data 13 giugno 2005 rep.n. 67948/15655 in corso di annotamento.
7.4 Nella ipotesi in cui la parte promissaria acquirente dovesse versare l'intero corrispettivo della vendita, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8 punto 8.1, che segue, provvedendo in particolare alla corresponsione del saldo/prezzo di cui alla lettera f) del richiamato articolo 8 punto 8.1, mediante assegni circolari contestualmente alla consegna o alla stipula del rogito notarile di compravendita, la parte promittente venditrice provvederà a conseguire, nelle forme di legge, il consenso alla cancellazione dell'ipoteca che fosse iscritta, provvedendo quindi a propria cura e spese, all'annotamento della predetta cancellazione o al frazionamento per il mutuo di cui al successivo articolo 8.2.
ARTICOLO 8
8.1 Il corrispettivo della compravendita viene tra le parti convenuto in complessivi Euro
oltre IVA, come per legge e viene regolato come segue:
a) quanto all'importo di Euro già versato dalla parte promissaria acquirente all’atto della prenotazione, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, con la sottoscrizione del presente atto viene imputato a titolo di acconto sul prezzo oltre IVA, che viene versata contestualmente alla firma del presente atto;
b) quanto all’importo di Euro
oltre la corrispondente IVA come per legge, viene versato dalla parte promissaria acquirente alla parte promittente venditrice contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, ed imputato a titolo di acconto sul prezzo;
c) quanto all'importo di Euro
oltre la corrispondente IVA come per legge, dovrà essere versata dalla parte promissaria acquirente alla parte promittente la vendita in conto prezzo contestualmente al completamento del getto dell’ultimo solaio di copertura del fabbricato entro e non oltre ottobre 2006;
d) quanto all'importo di Euro
oltre la corrispondente IVA come per legge, dovrà essere versata dalla parte promissaria l'acquisto alla parte promittente la vendita in conto prezzo contestualmente al completamento delle tramezzature entro e non oltre maggio 2007;
e) quanto al saldo dovuto per sorte e per l'IVA come per legge, dovrà essere corrisposto dalla parte promissaria acquirente alla parte promittente venditrice alla consegna o alla stipula del rogito definitivo di compravendita se contestuale alla consegna.
I versamenti di cui ai precedenti punti da a) ad e) dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o versamento diretto su conto corrente indicato dalla parte promittente la vendita, ovvero in altre forme (assegno bancario o circolare da descrivere) che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento.
8.2 La parte promissaria acquirente sarà facoltizzata a versare l'importo e/o parte di esso di cui alla lettera e) del punto 8.1 che precede, mediante accollo di una quota del mutuo eventualmente richiesto dalla parte promittente venditrice.
E' ovviamente inteso che, tale quota di mutuo resterà assistita dalla corrispondente quota ipotecaria sull’Unità Immobiliare oggetto del presente atto.
Resta altresì espressamente inteso che parte promissaria acquirente dovrà comunicare alla parte promittente venditrice l'intendimento di esercitare la facoltà di cui al punto 8.2 a mezzo raccomandata R.R. entro il termine previsto per il versamento della rata di prezzo di cui alla lettera c) che precede.
Con la sottoscrizione della richiesta di accollo, la parte promissaria acquirente, si impegnerà irrevocabilmente ad accettare senza riserve ed a rispettare le condizioni tutte, che fossero e/o dovessero essere insindacabilmente concordate dalla parte promittente venditrice con l'Istituto mutuante e che risultassero e/o dovessero risultare da relativi contratti, come se da essa stessa stipulate.
Si impegnerà altresì:
. a corrispondere tutte le rate di ammortamento ed eventuale preammortamento a decorrere da quella immediatamente scadente dopo la consegna del bene compromesso, rimborsandone gli importi corrispondenti, anticipati dalla parte promittente venditrice, oltre IVA, in quanto considerati integrazione del prezzo di vendita, fino alla data del rogito notarile di compravendita;
. a rimborsare i costi supportati dalla parte promittente venditrice per l'ottenimento ed il perfezionamento dei mutui fondiari, che le saranno addebitati nella misura forfettaria del 2,50% oltre IVA, conteggiati sull'importo del mutuo di cui sopra.
Articolo 9
9.1 I lavori di costruzione saranno completati nel termine massimo di 23 mesi a partire dall’inizio dei lavori fissato per il 1/10/2005, e nel medesimo termine verrà stipulato il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l’Unità Immobiliare, sempre che, a tale data, si siano verificate le condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122.
La convocazione per la stipula del rogito dinanzi a notaio indicato da parte promittente venditrice verrà inviata dalla medesima al domicilio eletto dalla parte promissaria acquirente, a mezzo telegramma, o raccomandata a.r. con preavviso di almeno quindici giorni.
9.2 La consegna dell’Unità Immobiliare medesima potrà avvenire, sempre nei termini di cui sopra, anche contestualmente al rogito definitivo di compravendita, a condizione, che a tale data, sia stato effettuato il frazionamento del mutuo da parte dell'Istituto mutuante con i relativi adempimenti.
Della consegna sarà redatto in contraddittorio tra le parti il relativo verbale.
La mancanza di osservazioni della promissaria acquirente varrà quale incondizionata accettazione dell’Unità Immobiliare.
La parte promissaria acquirente si impegna a prendere in consegna l'immobile con le modalità sopra indicate, anche qualora le altre porzioni immobiliari e le parti comuni al Complesso residenziale non fossero perfettamente rifinite e/o ultimate.
9.3 Il possesso ed il godimento dell’Unità Immobiliare oggetto del presente contratto decorreranno a favore della parte promissaria acquirente dal trasferimento della proprietà ovvero, se anteriore, dalla consegna, con tutti gli effetti utili ed onerosi, salvo quanto previsto dall'articolo 4) che precede.
9.4 Le parti si obbligano a rimettere al notaio rogante, a propria rispettiva cura e spese, la documentazione necessaria e/o eventualmente richiesta per la predisposizione e la stipula del rogito.
9.5 Imposte e spese del presente atto e del rogito notarile di trasferimento e delle dipendenti formalità, oltre IVA come per legge, saranno ad esclusivo carico della parte promissaria acquirente.
Le parti si danno atto che la vendita è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto. A tal fine la promissaria acquirente espressamente dichiara sotto la propria responsabilità di non possedere/possedere i requisiti richiesti dal 1^ comma lettere A e B dell'art. 16 D.L. 22 maggio 1993 n. 155 convertito nella Legge n. 243 del 19 luglio 1993 e successive modifiche e di non godere/godere dei benefici relativi.
Articolo 10
10.1 L'inadempimento della parte promissaria acquirente, decorso il termine di 60 (sessanta) giorni, anche ad una sola delle obbligazioni assunte con il presente contratto, ed esemplificativamente, il mancato o ritardato pagamento anche parziale di una delle rate del prezzo, l'assenza o il rifiuto della consegna e/o della stipula del rogito notarile di compravendita nei termini e con le modalità pattuiti, costituiranno per patto espresso motivo di recesso dal contratto, a giudizio insindacabile della parte promittente venditrice, ovvero risoluzione di diritto del contratto, senz'uopo di previa costituzione in mora e/o di pronunzia giudiziale, a norma dell'art. 1456 c.c., con ogni conseguenza di legge.
In tal caso, all'inadempiente verrà addebitata, a titolo di risarcimento dei danni, una penale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo pattuito, da trattenere sulle somme anticipate in conto prezzo che, per la differenza eventuale, verranno restituite senza interessi o rivalutazioni di sorta.
La parte promittente venditrice potrà disporre liberamente dell’Unità Immobiliare oggetto del contratto preliminare.
10.2 Qualora la parte promittente venditrice, non intendesse avvalersi della clausola risolutiva espressa a norma dell'art. 1456 comma II, cod. civ. potrà pretendere dalla parte promissaria acquirente l'adempimento e la esecuzione del contratto preliminare, oltre al risarcimento dei danni a norma di legge.
10.3 In ogni ipotesi di ritardato pagamento sarà dovuto, un interesse di mora pari a 4 (quattro) punti percentuali oltre l’ex PRIME RATE ABI vigente di volta in volta alla date di scadenza.
10.4 In caso di ritardo nella consegna:
. se tale ritardo non superi i quattro mesi dalla data prevista, non ci saranno conseguenze negative a carico della parte promittente venditrice;
. qualora il ritardo sia compreso tra i quattro ed i sei mesi rispetto alla data prevista, la parte promittente venditrice dovrà corrispondere alla parte promissaria acquirente gli interessi al tasso legale all'epoca vigente maturati sugli importi fino ad allora versati;
. per un ritardo superiore a sei mesi è in facoltà della parte promissaria acquirente chiedere gli interessi al tasso legale all'epoca vigente maturati sugli importi fino ad allora versati o in alternativa chiedere la risoluzione del contratto con una penale a carico della parte promittente venditrice pari al 10% (dieci per cento) del prezzo pattuito.
Articolo 11
11.1 La registrazione del presente atto è dovuta, ai sensi di legge, in caso d'uso e pertanto le relative spese sono a carico della parte che per il suo inadempimento avrà reso necessaria la registrazione, mentre le spese per i bolli sono a carico della parte promissaria acquirente.
Articolo 12
12.1 Costituiscono allegati al presente contratto, e, quindi, secondo le pattuizioni che precedono, parte integrante e sostanziale dello stesso:
- "Planimetria dell'unità immobiliare oggetto della promessa di vendita" (appartamento, box, cantina, posto auto coperto/scoperto);
- Planimetria parti comuni;
- Frontespizio della presentazione del Progetto in base al quale è stato rilasciato il permesso di costruire;
- "Capitolato finiture".
Articolo 13
13.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.
Articolo 14
14.1 La "parte promissaria acquirente" con la sottoscrizione del presente atto riconosce ed accetta che la "parte promittente venditrice" possa procedere, sia pur con le cautele previste dalla legge 675/96 al trattamento dei dati personali acquisiti per la stipula del presente atto e che saranno acquisiti per la esecuzione dello stesso, e, ad ogni buon fine, presta il suo pieno consenso per il trattamento dei dati medesimi, nei limiti previsti dalla legge sopra indicata, come da autorizzazione rilasciata con la sottoscrizione del presente atto.
Articolo 15
15.1 Ai fini del presente atto e degli incombenti ad esso connessi, le parti dichiarano di eleggere domicilio come in epigrafe. Ogni comunicazione e/o notificazione dovrà essere indicata e si intenderà con pieno effetto ricevuta al domicilio eletto, ovvero al diverso domicilio di cui sarà comunicata la variazione, a mezzo raccomandata a.r. o telegramma.
15.2 Ogni modifica del presente atto non potrà essere effettuata e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
Articolo 16
16.1 Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1469 bis e 1469 ter c.c. in quanto applicabili, le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna delle clausole del presente contratto ha costituito oggetto di specifica trattativa individuale ed è stata sin dall'origine autonomamente, liberamente ed integralmente negoziata in ciascuna degli elementi che la compongono e nel suo complesso.
16.2 In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che hanno costituito oggetto di specifica trattativa individuale, in ciascuno degli elementi, le seguenti clausole contrattuali:
. art. 2 (determinazione dell'oggetto della promessa di vendita, esclusione, individuazione parti comuni, rinvio ai redigendi regolamenti di condominio e di supercondominio);
. art. 3 (caratteristiche dell'immobile, riserva di variazioni);
. art. 4 (regolamento di condominio e di supercondominio, riserve, oneri ed accettazione preventiva contenuto dei redigendi regolamenti da parte della promissaria acquirente);
. art. 5 (adesione consorzio gestione e manutenzione oneri di urbanizzazione, accettazione preventiva piano di caratura millesimali consortile);
. art. 6 (riserve a favore della parte promittente venditrice, esclusione di indennizzi, facoltà unilaterale modifica);
. art. 7 (accettazione formalità pregiudizievoli);
. art. 8 (prezzo e modalità di pagamento);
. art. 9 (consegna, termini e modalità essenzialità del termine a favore della sola parte promittente venditrice, rinuncia eccezioni di inadempimento da parte della promissaria acquirente),
. art. 10 (recesso e clausola risolutiva a favore della sola parte promittente venditrice, conseguenze, predeterminazione interessi di mora),
. art. 11 (allegati contrattuali);
. art. 12 (spese sottoscrizione contratto preliminare)
. art. 13 (foro esclusivo);
. art. 14 (tutela riservatezza ex legge 675/96)
. art. 15 (elezione di domicilio),
. art. 16 (approvazione clausole).
16.3 Le parti si danno reciprocamente atto che ove una o più clausole contenute nel presente accordo dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà, l'invalidità integrale dell'accordo medesimo. In tal caso, le disposizioni contenute nelle clausole che dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, saranno considerate quale impegno e comportamento assunto e rilevante ai fini della buona fede contrattuale, e sotto tale profilo parimenti efficace e vincolante tra le parti.
16.4 Il presente contratto è stipulato dalle parti e si intende vincolante per i loro successori ed aventi causa il che, pur descrivendo un effetto di legge, informa reciprocamente le parti che vi potrà essere un cambio di titolarità.
Roma,